user_mobilelogo
Giovedì, 20 Giugno 2013 16:25

Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

Scritto da
Vota questo articolo
(0 Voti)

In assenza od in difformità della segnalazione certificata inizio attività , è il quesito che più volte molti utenti hanno scritto in forum od in privato in redazione, per ragguagli su come regolarizzare la loro posizione per interventi eseguiti sulle loro unità immobiliari o ville private. 

Non si riporta la versione integrale del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, noto come Dpr 380/01 in quanto ampiamente presente nelle ricerche fornite dal web e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001 con Supplemento Ordinario n. 239 .

E' opportuno invece soffermarci sull'art. 37 (L) che recita quanto segue:

Interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla denuncia di inizio attivita' e accertamento di conformita' :

(art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985)

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, in assenza della o in difformita' dalla denuncia di inizio attivita' comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516,00 euro.

2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attivita' consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonche' dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, puo' ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516,00 euro a 10.329,00 euro.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attivita' culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516,00 euro a 10.329,00 euro di cui al comma 2.

4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164,00 euro e non inferiore a 516,00 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attivita' spontaneamente effettuata quando l'intervento e' in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516,00 euro.

6. La mancata denuncia di inizio dell'attivita' non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformita' di cui all'articolo 36.

Per quanto suddetto, è presente uno spazio sottostante dedicato ai commenti del quadro normativo o dei singoli casi affrontati o da affrontarsi.

 

Fonte: Parlamento Italiano


Enrico Mecheri Architetto

 

Letto 10009 volte Ultima modifica il Martedì, 01 Aprile 2014 18:23
Devi effettuare il login per inviare commenti